Protezione dei dati nel consiglio comunale

Il responsabile della protezione dei dati del Comune di Innsbruck è responsabile di tutto ciò che riguarda la protezione dei dati.

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Quali sono i compiti del responsabile della protezione dei dati?

Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), i responsabili della protezione dei dati sono responsabili dei seguenti compiti nella Città di Innsbruck:

  • Informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e i dipendenti che eseguono operazioni di trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento e da altre normative dell'Unione o degli Stati membri in materia di protezione dei dati;
  • Controllare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri in materia di protezione dei dati e delle politiche del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresa l' attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento e le relative verifiche;
  • Consulenza - su richiesta - in relazione alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e al monitoraggio della sua attuazione ai sensi dell'art. 35;
  • Cooperazione con l'autorità di controllo;
  • Fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo in questioni relative al trattamento, compresa la consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36, e fornire consulenza su tutte le altre questioni, a seconda dei casi.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il Responsabile della protezione dei dati tiene in debita considerazione il rischio associato alle operazioni di trattamento, tenendo conto della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità del trattamento.

Altre aree di lavoro del responsabile della protezione dei dati?

  • Il responsabile della protezione dei dati e le persone che lavorano per lui sono tenuti a mantenere la riservatezza nell'adempimento dei loro compiti, indipendentemente da altri obblighi di riservatezza. Ciò vale in particolare per l'identità degli interessati che hanno contattato il responsabile della protezione dei dati e per le circostanze che consentono di trarre conclusioni su tali persone, a meno che l'interessato non sia stato espressamente esonerato dall'obbligo di riservatezza. Il responsabile della protezione dei dati e le persone che lavorano per lui possono utilizzare le informazioni messe a loro disposizione solo per l'adempimento dei loro compiti e sono obbligati a mantenere la riservatezza anche dopo la fine del loro lavoro.
  • Se un responsabile della protezione dei dati viene a conoscenza, nel corso del suo lavoro, di dati per i quali una persona impiegata da un organismo soggetto al controllo del responsabile della protezione dei dati ha il diritto legale di rifiutarsi di testimoniare, il responsabile della protezione dei dati e le persone che lavorano per suo conto hanno anche questo diritto nella misura in cui la persona che ha il diritto legale di rifiutarsi di testimoniare lo ha esercitato. Nell'ambito del diritto del responsabile della protezione dei dati di rifiutarsi di testimoniare, i suoi archivi e altri documenti sono soggetti al divieto di sequestro e confisca.
  • Il responsabile della protezione dei dati nel settore pubblico (istituito in forme di diritto pubblico, in particolare anche come organo di un'autorità regionale) non è soggetto a istruzioni per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni. L'organo supremo ha il diritto di ottenere informazioni dal responsabile della protezione dei dati nel settore pubblico su questioni relative alla conduzione degli affari. Il responsabile della protezione dei dati deve adempiere a questo diritto solo nella misura in cui ciò non sia in contrasto con l'indipendenza del responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 38 par. 3 GDPR.
  • A seconda del tipo e della portata del trattamento dei dati e dell'organizzazione del ministero federale, devono essere nominati uno o più responsabili della protezione dei dati nell'ambito delle attività di ciascun ministero federale. Questi devono appartenere al rispettivo ministero federale o al rispettivo dipartimento subordinato o ad altra organizzazione.
  • I responsabili della protezione dei dati nel settore pubblico ai sensi del paragrafo 4 devono mantenere un regolare scambio di esperienze, in particolare al fine di garantire uno standard uniforme di protezione dei dati.